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Molti CCNL integrano il trattamento di maternità al 100%. Verifica il tuo contratto collettivo applicato.

Il congedo parentale facoltativo è indennizzato all'80% per un massimo di 3 mesi complessivi tra i genitori (entro i 6 anni del figlio), poi al 30% fino a un totale di 9 mesi, utilizzabile fino ai 14 anni del figlio.

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Indennità di maternità INPS 2026: guida completa al calcolo

Scoprire "quanto si prende in maternità" è una delle domande più cercate da lavoratrici in attesa. La risposta dipende dal tuo stipendio, dal tipo di contratto e dal CCNL applicato. Ecco come funziona il calcolo dettagliato.

Congedo di maternità obbligatoria: 5 mesi all'80%

La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo di maternità obbligatoria della durata di 5 mesi. Durante questo periodo l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il calcolo:

Il datore di lavoro anticipa l'indennità e poi recupera dall'INPS. Molti contratti collettivi (Metalmeccanico, Chimico, Bancario) integrano al 100%: in questo caso la lavoratrice riceve l'intero stipendio durante la maternità.

Come si distribuiscono i 5 mesi

Esistono due opzioni:

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio (nel 2026 confermati) da usare entro i 5 mesi dalla nascita. L'indennità è al 100% della retribuzione e viene pagata dall'INPS tramite conguaglio. I giorni possono essere non consecutivi e possono sovrapporsi al congedo di maternità della madre.

Congedo parentale facoltativo

Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori possono usufruire del congedo parentale facoltativo (ex maternità/paternità facoltativa) fino ai 14 anni del figlio (limite esteso da 12 a 14 anni dalla Legge di Bilancio 2026, solo per lavoratori dipendenti). Ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (totale 9 mesi tra i due). L'indennità è:

Domande frequenti

La lavoratrice dipendente in congedo di maternità obbligatoria percepisce l'80% della retribuzione media giornaliera per tutti i 5 mesi (circa 150 giorni) del congedo. La retribuzione media giornaliera si calcola dividendo la RAL annua (inclusa tredicesima) per 365. Il CCNL può integrare fino al 100%. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio al 100%.
I 5 mesi di congedo obbligatorio si possono distribuire in due modi: opzione standard (2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo), oppure opzione flessibile (1 mese prima del parto + 4 mesi dopo). L'opzione flessibile richiede il certificato del medico ginecologo che attesti che non vi sono rischi per la madre e il feto. La scelta va comunicata al datore di lavoro.
Il congedo parentale facoltativo (ex maternità facoltativa) spetta a entrambi i genitori dopo il congedo obbligatorio, fino ai 14 anni del figlio (limite esteso da 12 a 14 dalla Legge di Bilancio 2026, per lavoratori dipendenti). Ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (totale 9 mesi tra padre e madre). L'indennità INPS è dell'80% per un massimo di 3 mesi complessivi tra i genitori (entro i 6 anni del figlio), poi del 30% per i mesi restanti fino al totale di 9 mesi.
Sì. Durante il congedo di maternità obbligatoria, l'INPS accredita contributi previdenziali figurativi come se la lavoratrice avesse lavorato normalmente. Questo vale sia per la quota contributiva che per quella di anzianità, senza alcuna perdita ai fini pensionistici.
Il datore di lavoro anticipa l'indennità di maternità INPS, che poi viene recuperata attraverso i contributi previdenziali. In pratica la lavoratrice riceve lo stipendio in busta paga (eventualmente integrato dal datore di lavoro in base al CCNL), e il datore poi si rimborsa sull'INPS. L'imposta IRPEF viene applicata normalmente sull'indennità di maternità.
Il congedo di paternità obbligatorio nel 2026 è di 10 giorni lavorativi da utilizzare entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione). L'indennità è al 100% della retribuzione. I giorni possono essere usati prima, durante o dopo il congedo di maternità della madre. Non sono trasferibili e non possono essere monetizzati.
No. Il divieto di licenziamento tutela la lavoratrice madre dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il licenziamento durante questo periodo è nullo, salvo eccezioni (colpa grave, cessazione dell'attività aziendale). Questo vale anche per le dimissioni "in bianco" firmate prima della gravidanza, che sono annullabili.
Se il parto è prematuro e anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di pre-maternità non goduti si aggiungono al post-parto, garantendo sempre i 5 mesi totali. Esempio: se si prevedevano 2 mesi pre-parto ma il parto avviene 3 settimane prima, quei 21 giorni si aggiungono al periodo post-parto.
La domanda di indennità di maternità si presenta online sul sito INPS (MyINPS) oppure tramite il patronato di un sindacato (CGIL, CISL, UIL, ecc.). Va presentata prima dell'inizio del congedo. Serve il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto e il codice fiscale della lavoratrice. Il datore di lavoro viene notificato automaticamente.
Sì. Le ferie maturate prima o durante la maternità non si perdono: il congedo di maternità non interrompe la maturazione delle ferie e non consuma quelle già accumulate. Puoi chiedere di usare le ferie subito prima o subito dopo il congedo di maternità, o in un secondo momento concordato con il datore di lavoro. Le ferie non possono essere "assorbite" dalla maternità.

Fonti ufficiali

Fonti consultate a luglio 2026.