Il minimo legale è 20 giorni. Controlla il tuo CCNL (tipicamente 22-26 giorni)
I giorni di ferie già usufruiti dall'inizio dell'anno
Ferie maturate ma non godute negli anni scorsi ancora disponibili
Ore di permesso previste dal tuo CCNL (es. 88h commercio, 104h industria)
Ore di permesso già utilizzate dall'inizio dell'anno
Serve per calcolare il valore economico delle ferie residue
Strumenti utili per i lavoratori dipendenti
Gestisci meglio busta paga, contributi e futuro previdenziale con questi strumenti.
🔗 Potrebbe interessarti anche
Come calcolare le ferie residue e i permessi ROL
Ogni lavoratore dipendente ha diritto a un certo numero di giorni di ferie e ore di permesso retribuito ogni anno, proprio come accade per l'assenza dovuta a malattia. Tenere traccia di quanti ne rimangono è fondamentale per pianificare le vacanze ed evitare di perdere giorni scaduti.
Quante ferie spettano per legge?
Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite all'anno (20 giorni per chi lavora 5 giorni a settimana). I contratti collettivi (CCNL) possono prevedere un numero maggiore: il CCNL del commercio prevede 26 giorni, il metalmeccanico 22-25, il terziario 26.
Le ferie maturano durante l'anno
Se hai iniziato a lavorare a metà anno, le ferie maturano proporzionalmente, esattamente come la quattordicesima. Con 26 giorni annui, maturano circa 2,17 giorni al mese. Il calcolatore sopra considera le ferie spettanti sull'intero anno: se hai iniziato dopo gennaio, adegua il valore di conseguenza.
Entro quando vanno godute?
Almeno 2 settimane (10 giorni) devono essere godute entro l'anno di maturazione. Le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno (es. ferie 2025 entro giugno 2027). I permessi ROL hanno generalmente scadenza al 31 dicembre o al 31 marzo dell'anno successivo secondo il CCNL.
Quanti giorni maturi ogni mese: la tabella dei ratei
Le ferie non arrivano tutte a gennaio: si maturano in dodicesimi, un rateo per ogni mese lavorato (le frazioni superiori a 15 giorni contano come mese intero). Il rateo mensile è semplicemente il monte ferie annuo del tuo CCNL diviso 12. Ecco quanto matura un lavoratore full time nei tagli di monte ferie più comuni.
| Ferie annue da CCNL | Rateo mensile | Maturate a fine giugno | Maturate a fine settembre |
|---|---|---|---|
| 20 giorni — minimo di legge | 1,67 gg | 10,0 gg | 15,0 gg |
| 22 giorni | 1,83 gg | 11,0 gg | 16,5 gg |
| 24 giorni | 2,00 gg | 12,0 gg | 18,0 gg |
| 26 giorni — commercio e terziario | 2,17 gg | 13,0 gg | 19,5 gg |
| 28 giorni | 2,33 gg | 14,0 gg | 21,0 gg |
Se hai iniziato o lasciato il lavoro in corso d'anno, moltiplica il rateo mensile per i mesi effettivamente lavorati: è la stessa logica dei dodicesimi con cui maturano TFR e mensilità aggiuntive.
Ferie, ROL ed ex festività: tre voci diverse in busta paga
È l'errore più comune quando si legge il cedolino: le tre voci vengono spesso sommate a occhio, ma hanno origine, unità di misura e scadenze diverse. Solo la prima è garantita dalla legge.
| Voce | Da dove nasce | Come si conta | Si può monetizzare? |
|---|---|---|---|
| Ferie | Legge (minimo 4 settimane) + eventuale integrazione del CCNL | In giornate | Le 4 settimane minime no, salvo cessazione del rapporto |
| Permessi ROL | Solo CCNL: compensano gli orari contrattuali superiori alle 40 ore settimanali | In ore | Sì, se il CCNL lo prevede |
| Ex festività | Solo CCNL: sostituiscono le festività civili soppresse dalla legge 54/1977 | In ore (molti CCNL riconoscono 32 ore, cioè 4 giornate) | Sì, di norma liquidate a fine anno se non godute |
Le festività soppresse agli effetti civili dalla legge 54/1977 sono San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il Corpus Domini e i Santi Pietro e Paolo (29 giugno, che resta festivo a Roma come patrono). L'Epifania, anch'essa soppressa nel 1977, è stata poi ripristinata come festività civile: per questo la maggior parte dei contratti riconosce quattro giornate di ex festività e non cinque. Attenzione: quantità e regole di ROL ed ex festività non sono fissate da nessuna legge generale, le stabilisce esclusivamente il CCNL applicato.
Ferie non godute: si perdono davvero?
No, e questo è il punto più frainteso. Le quattro settimane minime previste dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 non possono essere sostituite da un'indennità finché il rapporto di lavoro è in corso: non è una scelta del lavoratore né del datore, è un divieto di legge, perché la finalità delle ferie è il recupero psicofisico, non un'integrazione dello stipendio. La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto — dimissioni, licenziamento, pensionamento — quando le ferie residue vengono liquidate in busta paga insieme al TFR e alle altre competenze finali.
Per le giornate eccedenti il minimo legale (ad esempio i 6 giorni in più di un CCNL che ne prevede 26) il divieto non opera: se il contratto collettivo lo consente possono essere pagate anche durante il rapporto. Il termine dei 18 mesi, inoltre, non è una scadenza che cancella il diritto: superato quel limite le ferie restano dovute, ma il datore di lavoro è in una posizione irregolare e ha l'onere di provare di avere effettivamente messo il lavoratore in condizione di goderle.
I casi particolari: malattia, part time, preavviso
Se ti ammali durante le ferie il decorso delle ferie può essere sospeso e i giorni convertiti in malattia, a condizione che lo stato di salute sia incompatibile con il recupero psicofisico che le ferie devono garantire. Vale solo se comunichi tempestivamente l'assenza al datore e trasmetti il certificato medico: senza certificato i giorni restano ferie a tutti gli effetti. Il funzionamento dell'indennità è lo stesso descritto nel calcolatore dell'indennità di malattia INPS.
Nel part time la regola è la proporzionalità, ma cambia secondo il tipo di contratto. Nel part time orizzontale — stesso numero di giorni, orario giornaliero ridotto — le giornate di ferie spettano nella stessa misura del full time, perché ogni giornata di ferie copre comunque un giorno di lavoro. Nel part time verticale, dove si lavora solo in alcuni giorni o mesi, le ferie si riducono in proporzione ai giorni effettivamente lavorati.
Durante il preavviso le ferie non si possono imporre: il periodo di preavviso serve a permettere il passaggio di consegne e la ricerca di una nuova occupazione, quindi le ferie godute in quel periodo di norma ne sospendono il decorso, allungandolo di conseguenza. Se preferisci monetizzare, i giorni residui confluiscono nelle competenze finali. Puoi stimare la durata del periodo con il calcolatore del preavviso.
Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Normattiva — D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, art. 10 (Ferie annuali), testo vigente
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 66/2003, attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'orario di lavoro
- Normattiva — Legge 5 marzo 1977 n. 54, festività soppresse agli effetti civili
- INPS — Indennità di malattia per i lavoratori dipendenti