Il coefficiente catastale dipende dalla categoria dell'immobile
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L'aliquota base è 0,86%. Ogni Comune può variare tra 0% e 1,06%. Controlla il sito del tuo Comune.
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Come calcolare l'IMU 2026 in Italia
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è la principale imposta patrimoniale sugli immobili in Italia. Si paga ogni anno sulla seconda casa, sui terreni agricoli e sugli immobili strumentali. La prima casa è esente, salvo categorie di lusso.
La formula per il calcolo IMU
IMU = Rendita catastale × 1,05 × Coefficiente catastale × Aliquota comunale × (Quota %) × (Mesi / 12)
Per un'abitazione residenziale (cat. A): il coefficiente è 160. Se la rendita catastale è €600, la base imponibile è 600 × 1,05 × 160 = €100.800. Con aliquota base 0,86%, l'IMU annua è €867. La stessa rendita catastale rivalutata concorre anche al patrimonio immobiliare usato per calcolare l'ISEE.
Prima casa: quando è esente?
L'abitazione principale non paga IMU se non è classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi). Anche le pertinenze della prima casa sono esenti: un box (C/6), una cantina (C/2) e un solaio (C/7). È uno dei fattori da mettere in conto quando si valuta se comprare o affittare casa.
Le scadenze IMU 2026
L'IMU si versa in due rate tramite modello F24: l'acconto entro il 16 giugno 2026 (50% dell'imposta calcolata con le aliquote 2025) e il saldo entro il 16 dicembre 2026 (importo a conguaglio con le aliquote 2026 definitivamente approvate dal Comune). Le stesse scadenze valgono anche per gli immobili destinati a locazioni brevi, salvo l'esenzione prevista per la prima casa.
I moltiplicatori catastali, categoria per categoria
La base imponibile IMU non è il valore di mercato dell'immobile e non è nemmeno il prezzo che hai pagato. Per i fabbricati si ricava dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che dipende dalla categoria catastale; per i terreni agricoli la base non è la rendita ma il reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (art. 1, comma 746, della legge 160/2019). Il moltiplicatore cambia molto da una categoria all'altra, ed è la ragione per cui due immobili con la stessa rendita possono avere IMU molto diverse.
| Categoria catastale | Tipo di immobile | Moltiplicatore | Coefficiente con rivalutazione |
|---|---|---|---|
| A (escluso A/10) | Abitazioni | 160 | × 168 |
| A/10 | Uffici e studi privati | 80 | × 84 |
| B | Collegi, scuole, uffici pubblici | 140 | × 147 |
| C/1 | Negozi e botteghe | 55 | × 57,75 |
| C/2, C/6, C/7 | Magazzini, box auto, tettoie | 160 | × 168 |
| C/3, C/4, C/5 | Laboratori, fabbricati sportivi, stabilimenti termali | 140 | × 147 |
| D (escluso D/5) | Immobili a destinazione speciale | 65 | × 68,25 |
| D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazione | 80 | × 84 |
| Terreni agricoli | Base: reddito dominicale, non rendita catastale | 135 | × 168,75 |
La colonna di destra è la scorciatoia pratica: moltiplicando direttamente la rendita per quel numero ottieni la base imponibile senza passare dal calcolo della rivalutazione. Attenzione alla riga dei terreni: lì il coefficiente è 168,75 e non 141,75, perché la rivalutazione è del 25% e non del 5%. Un appartamento con rendita di 600 euro ha quindi una base imponibile di 100.800 euro (600 × 168), su cui si applica l'aliquota decisa dal Comune. Un box auto con la stessa rendita porta allo stesso risultato, un negozio a poco più di un terzo.
Attenzione a un dettaglio che sfugge spesso: conta la rendita vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Se durante l'anno hai accatastato una ristrutturazione o variato la categoria, quella modifica peserà sull'IMU dell'anno successivo, non su quella in corso.
Le situazioni che cambiano l'importo (e che il calcolo standard non copre)
L'IMU è un'imposta comunale, e la legge lascia ai Comuni margini ampi: l'aliquota di base per la generalità degli immobili è dello 0,86%, ma ogni Comune può ridurla fino ad azzerarla o aumentarla fino all'1,06%. Prima di considerare definitivo qualsiasi risultato, il passaggio obbligato è la delibera del tuo Comune. Oltre all'aliquota, ci sono alcune situazioni ricorrenti che modificano l'importo dovuto:
- Comodato d'uso a un figlio o a un genitore — la base imponibile si riduce del 50%, ma le condizioni sono più strette di come vengono spesso raccontate: contratto registrato, comodante che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune dell'immobile, e soprattutto il comodante deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato. L'unica eccezione ammessa è possedere, nello stesso Comune, un secondo immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9): un terzo immobile abitativo, ovunque si trovi in Italia, fa perdere l'agevolazione. Per fruirne non serve invece presentare la dichiarazione IMU — l'obbligo è stato abolito dall'art. 3-quater del D.L. 34/2019, resta solo quello di registrare il contratto.
- Locazione a canone concordato — l'imposta si riduce al 75% di quella ordinaria, cioè uno sconto del 25%. Vale per i contratti stipulati secondo gli accordi territoriali fra le associazioni di categoria.
- Immobile inagibile o inabitabile — base imponibile ridotta del 50%, previa dichiarazione e per il solo periodo dell'inagibilità.
- Pertinenze dell'abitazione principale — l'esenzione si estende a una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Il secondo box auto, anche se accatastato insieme alla casa, torna imponibile a tutti gli effetti.
- Possesso per una frazione d'anno — l'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso, e il mese conta per intero solo se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese si compone (comma 761). Non è quindi una soglia fissa di quindici giorni: in un mese di 31 giorni ne servono 16, in uno di 30 ne bastano 15. Se i giorni di possesso di chi vende e di chi compra sono uguali, il mese resta a carico dell'acquirente.
Un caso che genera molte discussioni è quello dei coniugi con residenze in Comuni diversi: l'agevolazione per l'abitazione principale può essere riconosciuta a ciascuno per il proprio immobile, ma è materia che ha visto interventi della Corte costituzionale e prassi comunali non sempre allineate. Se ti riguarda, conviene verificarlo con l'ufficio tributi del Comune prima di versare.
Comodato: nel conteggio degli immobili entra anche l'usufrutto
Il requisito più frainteso dell'agevolazione sul comodato è quello del possesso. La norma chiede che il comodante possieda in Italia la sola abitazione data in comodato, e quasi tutti leggono "possedere" come "essere pieno proprietario". Non è così, e la differenza costa l'agevolazione.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17940 del 4 giugno 2026, ha stabilito che il requisito va verificato guardando ogni diritto reale rilevante ai fini IMU, non solo la proprietà piena: se il comodante è usufruttuario di un'altra abitazione, la riduzione del 50% decade. Il ragionamento è coerente con il comma 743 della legge 160/2019, che rende soggetto passivo dell'imposta anche il titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie — se quel diritto ti rende soggetto passivo, allora ai fini IMU quell'immobile lo "possiedi".
| Cosa ha il comodante su un altro immobile abitativo | Entra nel conteggio? |
|---|---|
| Piena proprietà | Sì |
| Usufrutto | Sì — è il punto chiarito dall'ordinanza 17940/2026 |
| Diritto di uso o di abitazione | Sì, per lo stesso principio: sono diritti reali che rendono soggetti passivi |
| Nuda proprietà | No: il nudo proprietario non è soggetto passivo IMU, lo è l'usufruttuario |
| Abitazione principale nello stesso Comune dell'immobile comodato | No: è l'unica eccezione ammessa dal comma 747, lettera c) |
Da qui discende una conseguenza pratica che sorprende molte famiglie: donare la nuda proprietà di una casa tenendosi l'usufrutto non riduce il conteggio. Chi lo fa pensando di rientrare così nei requisiti del comodato agevolato resta possessore ai fini IMU e si trova l'agevolazione negata, spesso dopo aver già sostenuto le spese di notaio e registrazione. Il caso opposto funziona invece davvero: se sei tu a ricevere solo la nuda proprietà di un immobile, quello non entra nel tuo conteggio.
Domande frequenti
Fonti ufficiali
- MEF Dipartimento delle Finanze — IMU: base imponibile e moltiplicatori catastali
- MEF Dipartimento delle Finanze — IMU: abitazione principale ed esenzioni
- Dipartimento delle Finanze (MEF) — Imposta municipale propria (IMU)
- Normattiva — Legge 160/2019, art. 1: soggetto passivo (comma 743), riduzione per comodato (comma 747 lett. c), computo dei mesi di possesso (comma 761)